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Equitalia, ecco quando l’iscrizione ipotecaria è illegittima

Ultimo Aggiornamento: 17/05/2012 23:11
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17/05/2012 23:11

AVEVATE UN RAFFREDDORE E NON AVETE POTUTO PAGARE IN TEMPO LA CARTELLA ESATTORIALE DI EQUITALIA?SIETE IN RITARDO DI UN GIORNO E VI HANNO ADDEBITATO MIGLIAIA DI EURO DI MORA?VISTI I TANTISSIMI MESSAGGI RICEVUTI,TORNIAMO SULL'ARGOMENTO SPECIFICANDO COME DIFENDERSI DAGLI SQUALI DEL FISCO. .LEGGETE E CONDIVIDETE,AIUTIAMO I VESSATI DA EQUITALIA!

di Free-Italy.info

Equitalia non ti fa dormire la notte per le tante multe che ti ha addebitato?Vi capisco è successo a me e a tanti altri. Solo che magari noi abbiamo pagato anche quando non avremmo dovuto. Ma come si dice "a caval donato non si guarda in bocca" e quei soldi non torneranno indietro..Comunque andiamo al punto.

Già nell'articolo dell'altro ieri,si specificava il tema doloroso dell'iscrizione ipotecaria e sul come difendersi. Ecco quindi il punto essenziale dell'articolo che molto di voi forse non avevano capito e che mi permetto di sottolineare vista la sua importanza:

L’iscrizione ipotecaria è illegittima se Equitalia non dimostra la corretta notifica di tutte le cartelle esattoriali per cui procede. Tale prova si ottiene solo con l’esibizione in giudizio, da parte del concessionario della riscossione, delle copie delle cartelle insieme alle rispettive relate di notifica.

Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. CTP di Milano n.75/26/11) come spiegato dall’avvocato Matteo Sances dal portale d’informazione giuridica Studio Cataldi. Molti ci hanno scritto che questa sentenza è di una commissione tributaria provinciale, non della Cassazione. Come se avessimo scritto che fosse della Cassazione o come se nel commento alla sentenza dell'avvocato Sances si affermasse ciò. Di sentenze del genere ci dicono che ne sono state pronunciate poche. E allora? Sono sempre sentenze,che non faranno giurisprudenza fino ad una sentenza della Cassazione ma che sempre sentenze sono.E questo punto va sottolineato e rimarcato. Anzi sarebbe più opportuno chiedersi il perchè non si sia pronunciata a riguardo. Non vogliamo suscitare euforia,vogliamo giustizia e vogliamo che la Corte si pronunci. Stento a credere che così tanti giudici quali

Commissione Tributaria Provinciale di Milano (PDF Sent. CTP di Milano n.75/26/11)
Commissione Tributaria Provinciale di Parma n.40/01/10
Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 82/21/09
Giudice di Pace di Campi Salentina n.559/10

si siano sbagliati..Tra l'altro vi abbiamo raccontato storie al limite dell'inverosimile specie sui pignoramenti. Ricordate quel povero malato di Alzheimer che ha perso la casa per una multa di 63 euro?O quell'imprenditrice sarda costretta a pagare 15.000 euro per il ritardo di un giorno nel versare la rata dell'Iva?E di folli storie(come quelle raccontate qui) ve ne sono a iosa. Ora queste sentenze sono e restano un modo per difendersi da Equitalia e difendersi dai pignoramenti. Tuttavia come c'ha fatto notare una nostra amica di Lo Sai Economia, l'articolo 26 del D.P.R. 602/93 è stato interpretato sia a favore del vessato da Equitalia che, udite udite, a favore della stessa agenzia..

Ecco il parere dell'avvocato interpellato dal gruppo Lo Sai:

La commissione tributaria provinciale di Catania ad esempio non ritiene che sia una causa di inesistenza, nonostante nei ricorsi noi la indichiamo con riferimento agli articoli di legge........il problema viene dato dall'art.26 del D.P.R. 602/93 che recita "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda..." per noi avvocati la parte dove si legge la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata sta a significare che i soggetti prima indicati possono notificarla in questo modo (questo è quello che dice la sentenza che voi avete citato e per cui è stata dichiarata inesistente la multa) e solamente loro possono farlo........per molti giudici invece significa che può notificare in questo modo direttamente il concessionario tramite i suoi dipendenti!!!

Siccome la legge viene applicata ed interpretata dagli uomini,non tutti i giudici la applicano!E allora come difendersi?Con lo strumento democratico. Il referendum. E la raccolta firme sta per partire...Quindi meglio firmare anche se sapete come la pensiamo noi sui referendum:arme democratiche ma sovvertibili..Una firma però non costa nulla e può servire a mettere i bastoni tra le ruote ai poteri forti. Provarci non costa nulla in fondo.



FONTE: www.free-italy.info/




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